Excursus Normativo

NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni

Le NTC 2018 individuano gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti. Anci riassume le novità principali contenute nelle nuove NTC (decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018).

Oltre agli indici minimi di vulnerabilità sismica per le scuole esistenti e gli edifici storici, che approfondiamo sotto, la nota dell’Anci riassume gli altri contenuti delle nuove NTC (decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018): criteri generali tecnico costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici e per il loro consolidamento, criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, indagini sui terreni e sulle rocce e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali e la protezione delle costruzioni dagli incendi.

NTC 2018 Gazzetta Ufficiale

Linea Guida CIG nr. 13 (ediz. Novembre 2014)

Linea Guida CIG nr. 13 (ediz. Novembre 2014) (Clicca e scopri di più)
cigIl rischio sismico interessa vaste aree del territorio nazionale. La legislazione vigente impone precisi obblighi alle imprese di trasporto e di distribuzione del gas, al fine di garantire l’operatività delle infrastrutture gestite che, in caso di eventi sismici, devono subire danni limitati, per non compromettere la sicurezza delle persone coinvolte e permettere alle popolazioni interessate un rapido ritorno alla normalità.

  • Contenuti Quadro aggiornato della normativa applicabile al settore gas
  • Criteri specifici da seguire nella progettazione di nuove condotte gas
  • Parametri per l’analisi di vulnerabilità e di rischio delle reti e degli impianti esistenti
  • Responsabilità in capo ai diversi soggetti interessati (aziende gas, enti pubblici, clienti) Interventi da inserire nei piani di azione e le relative priorità
  • Soluzioni tecniche specifiche e le possibili modalità operative di mitigazione del rischio
  • Applicabilità delle modalità di gestione dell’emergenza Test di verifica dell’apprendimento
Raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza sismica e della funzionalità degli ospedali

Raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza sismica e della funzionalità degli ospedali (Clicca e scopri di più)

Il documento prodotto vuole offrire un primo contributo a quanti operano nella programmazione degli interventi sul patrimonio ospedaliero, riassumendo le dimensioni fondamentali dell’analisi e offrendo alcuni riferimenti per un’ulteriore conoscenza a supporto di scelte e comportamenti. Per una comunità colpita da un evento sismico l’ospedale, macrostruttura affollata da migliaia di persone aventi capacità reattive diversissime, è sede tra le più esposte e sensibili, ma è anche organo vitale, cui vengono richieste, in condizione di stress, risposte pronte ed efficaci per contenere i danni del trauma sismico. Se l’ospedale è in grado di assorbire la forza d’urto del sisma e di continuare a offrire conforto medico, la comunità ritrova uno dei suoi capisaldi, su cui attestare la reazione e la ripresa. L’appropriata protezione di un nodo nevralgico come quello ospedaliero é correlata al livello delle conoscenze disponibili: la previsione delle prestazioni, strutturali e non, si differenzia in base alla magnitudine e alla frequenza degli eventi sismici attesi, le capacità di resistenza dei componenti e dei sistemi, sia edilizi che impiantistici, si discostano dalle ipotesi dei modelli quanto più questi semplificano la realtà esistente.

"Direttiva Seveso III" - Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105

Con LA“DIRETTIVA SEVESO III” – DECRETO LEGISLATIVO 26 GIUGNO 2015, N°105 anche in Italia ha trovato attuazione la Direttiva Comunitaria 2012/18/UE (Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose. Tale direttiva relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti sostituisce integralmente le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”) e 2003/105/CE ed i relativi decreti di recepimento, decreti legislativi 334/99 e 238/05.

L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è principalmente dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche.
Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Molti stoccaggi di prodotti infiammabili, chimici in merito all’allegato C di tale Decreto Legislativo, risultano essere carenti negli aspetti sottoelencati :

  • 1.2 – analisi storica degli incidenti
  • 3.1 – carenza sui dati meteoceraunici
  • 3.2 – analisi del rischio sismico, condotta alla stregua dell’analisi incidentale, avente l’obbiettivo di stabilire se l’eventuale vulnerabilità sismica degli edifici e delle strutture installate possa comportare un aggravio degli scenari incidentali già identificati, ovvero se ne comporti dei nuovi, ovvero se ne comporti un fuori servizio di impianti e dispositivi di protezione che possano incidere su tali scenari.

Norma EN 81-77 (normativa ascensori)

Norma EN 81-77 con la pubblicazione del nuovo standard di classificazione degli ascensori per quanto riguarda la norma EN 81-77 promossa dal CEN/TC10 – che si occupa per l’Unione Europea della normalizzazione degli ascensori è tornato ancor più rilevante l’argomento, colpevolmente troppo trascurato negli ultimi anni, relativo all’ascensore a ridotta vulnerabilità sismica. Argomento ancor più sensibile se si considerano paesi come l’Italia, e citando solo l’Europa, la Grecia, la Romania, il Portogallo, la Turchia o alcune zone della Spagna e della Francia. Tale normativa prevede che l’ascensore venga pensato, progettato, prodotto tenendo conto del grado sismico della zona in cui esso viene installato.

Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio

logo vigili del fuocoll Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato la guida tecnica dal titolo “Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio.” (ed. Dicembre 2011)
Si tratta di uno strumento nato con la finalità di fornire i requisiti minimi di sicurezza sismica ritenuti necessari per ottenere condizioni e caratteristiche di installazione che garantiscano l’incolumità delle persone, il mantenimento delle funzionalità e il pronto ripristino post sistema. Nella guida vengono fornite indicazioni di tipo preventivo per evitare situazioni di difficoltà o pericolo per le persone in caso di terremoto, legate all’evacuabilità dei luoghi e alla generazione di effetti indotti connessi con il rischio incendio come, ad esempio, il rilascio di

G.U. del 29/10/2003 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003

GUG.U. del 29/10/2003  Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

L’art. 2 comma 3 cita : È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico* e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1.

* Tutti i luoghi pubblici di aggregazione quali ospedali, centri commerciali, cinema, supermercati, asili, scuole, musei, alberghi, ristoranti, palazzetti dello sport, stadi, teatri, uffici postali, palestre, chiese, luoghi di culto, sono interessati ad una verifica periodica degli elementi portanti dell’edificio con perizie strutturali da parte di professionisti abilitati (ingegneri strutturali).

Ad oggi nonostante tale ordinanza risalga all’anno 2003, registriamo il fatto che il nostro Paese è ancora sprovvisto di una “coscienza civile”. Gli stessi responsabili di queste strutture non si rendono conto che in primis sono loro ad essere coinvolti in caso di disastri e/o calamità sia di natura sismica che idrogeologica.